Elezioni del Rettore
In base all'articolo 6 dello Statuto di Ateneo, il rettore viene eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio nelle università italiane. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
L'elettorato attivo spetta: a tutti i docenti dell'Ateneo; al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato (corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto); a tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola.
Le modalità di convocazione del corpo elettorale e di presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.
Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Si considera eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Il candidato che ottiene la maggioranza prescritta è proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per sei anni.