Elezioni del Collegio di disciplina
Il Collegio di disciplina è l'organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
È articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti.
La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.
I componenti delle sezioni sono eletti, a scrutinio segreto e per fasce tra i docenti anche di altri atenei, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e nominati con decreto rettorale.
I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.