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24 CFU per l'insegnamento: precisazioni del Miur sul riconoscimento crediti

Con riferimento ai percorsi formativi per l'acquisizione dei 24 cfu necessari per accedere al concorso docenti della scuola secondaria, si avvisano tutti gli interessati che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha fornito alcune precisazioni in merito alla documentazione e alle attività necessarie per l’acquisizione dei crediti (nota n. 29999 del 25 ottobre 2017).

In particolare, la nota del Miur ha chiarito che "la singola Università potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa". Il Miur precisa inoltre che, "nel caso di competenze acquisite nel corso del curriculum precedente dello studente", la certificazione di possesso dei 24 CFU "dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall’Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste".

Pertanto, le procedure di riconoscimento avviate dall'Ateneo con l'Avviso di apertura dei termini del 4 ottobre 2017 (DR 3753) si limiteranno esclusivamente all’esame dei cfu maturati all’Università di Catania. Per quanto concerne i cfu maturati altrove, l’attestazione di cui al DM 616/2017 dovrà essere richiesta all’istituzione universitaria di competenza, fermo restando che la certificazione complessiva di possesso dei 24 cfu dovrà essere emessa dall’Ateneo presso cui sono stati acquisiti gli ultimi cfu.

Coloro che, avendo conseguito gli ultimi cfu in ordine di tempo all’Università di Catania, hanno presentato istanza di rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3 comma 7 del DM 616/2017 indicando ai fini del raggiungimento dei 24 CFU anche cfu maturati in altri Atenei, dovranno integrare la documentazione già prodotta inviando all’indirizzo e-mail tfa@unict.it apposita attestazione rilasciata dall’istituzione universitaria in cui sono stati maturati i crediti. In caso contrario, l’Ateneo non potrà rilasciare la dichiarazione (ovvero, la certificazione “unica” cui fa riferimento la nota ministeriale), bensì solo un’attestazione di riconoscimento crediti.

Si precisa, infine, che l’Ateneo provvederà al rimborso della tassa pagata da coloro i quali hanno chiesto il riconoscimento di cfu maturati esclusivamente presso altre istituzioni universitarie.

Ultima modifica: 
21/11/2017 - 15:45